Art. 2.
(Norme per il riconoscimento della figura professionale del chinesiologo).

      1. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere esercitate anche dai laureati in discipline sportive e dell'educazione fisica presso università dei Paesi membri dell'Unione europea i cui titoli sono riconosciuti dall'ordinamento del Paese di appartenenza.
      2. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare le attività di cui all'articolo 1 in Italia previa autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

 

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      3. Al fine di promuovere la diffusione della figura professionale del chinesiologo nell'ambito dell'Unione europea, il riconoscimento dei titoli validi per l'esercizio della professione, ai sensi della presente legge, può altresì essere effettuato mediante specifici accordi stipulati tra l'Italia e uno o più Paesi membri dell'Unione europea.
      4. Iniziative per il riconoscimento della figura professionale del chinesiologo possono altresì essere assunte dalle associazioni professionali di categoria nazionali sulla base di apposite piattaforme programmatiche.